Da La Provincia Quotidiano del 25 giugno 2016
di Cesidio Vano
Acea Ato5 non può pretendere il pagamento delle bollette dei consumi idrici se non dimostra di aver effettuato le letture dei contatori e che i consumi addebitati corrispondono a quelli reali.
Lo ha stabilito il Giudice di Pace di Frosinone, dottoressa Giulia Franco, con una sentenza emessa lo scorso mese di aprile, accogliendo il ricorso presentato da un cittadino e dichiarando inesigibili le somme vantate dal gestore idrico per i consumi e condannando Acea al pagamento dei 2/3 delle spese legali.
Sostanzialmente il Giudice ha riconosciuto che è a carico del gestore, in assenza di un contratto di fornitura regolarmente sottoscritto, dimostrare che l’utente ha ricevuto le bollette anche ai fini dell’inoltro di eventuali solleciti, ma soprattutto – quando l’utente contesta la correttezza dei dati inseriti in bolletta – è Acea Ato5 a dover dimostrare, obiettivamente, che i consumi riportati sono quelli reali.
Il giudice ha anche contestato la pratica di spalmare su più mesi il consumo attraverso stime matematiche, ricordando l’obbligo alle letture del contatore almeno due volte l’anno.
L’utente può anche accettare la procedura utilizzata da Acea, ma qualora insorga – come nel caso esaminato – una contestazione, il gestore deve dare piena prova dei consumi reali.
Nello specifico dibattimento, Acea non ha raggiunto la prova richiesta limitandosi a depositare documentazione interna che non ha alcun particolare valore davanti al giudice, poiché le proprie scritture non sono fidefacenti. Al contrario, il ricorrente ha dimostrato, utilizzando gli stessi dati di Acea, che vi erano contraddizioni nella registrazione dei consumi.
Il giudice, nel caso in specie, ha anche rilevato che, comunque, Acea Ato5 avrebbe avuto diritto a ricevere le quote fisse del servizio (non legate cioè ai consumi) e le somme per il minimo impegnato, ma la società non lo ha chiesto al giudice con la conseguenza che il magistrato ha dovuto pronunciarsi limitatamente al petito.