Rifiuti. Saf, gara errata interviene il Tar. Appalto da riassegnate, la ditta vincitrice… non aveva le autorizzazioni


Da La Provincia Quotidiano del 23 giugno 2016

di Cesidio Vano
Il Tar di Latina ha accolto il ricorso presentato dalla società Moscariello srl, quale mandataria del raggruppamento di imprese composto anche dalle società Maya srl e Tramael srl, contro la Società Ambiente Frosinone (Saf) Spa e nei confronti della Berg spa aggiudicataria della gara d’appalto che la Saf ha indetto lo scorso anno per assegnazione del servizio di smaltimento, incluso ritiro e trasporto del rifiuto liquido percolato di discarica e acque di prima pioggia prodotto sia dalle discariche per rifiuti non pericolosi ubicate nei comuni di Pontecorvo, Frosinone, Cassino e sia dell’impianto di trattamento dei rifiuti urbani sito in Colfelice che dal centro di trasferenza di Atina.
A seguito di accesso agli atti, infatti, la società ricorrente aveva rilevato una serie di irregolarità e illegittimità nei titoli e parametri forniti dalla ditta poi risultata aggiudicataria, anche se solo provvisoriamente, dell’appalto decidendo di rivolgersi al Tribunale amministrativo affinché annullasse all’assegnazione della gara e il contratto eventualmente sottoscritto nel frattempo, assegnando invece a se medesima l’appalto, quale seconda in graduatoria, o stabilendo un risarcimento economico.
Tra le violazioni e illegittimità contestate, la società Moscariello ha rilevato la carenza in capo alla ditta vincitrice dei requisiti per gestire il servizio, che però si riteneva potesse essere superata utilizzando le abilitazioni di società indicate ad essere ‘contrattualmente legate’. Inoltre, la stessa società Berg non era in possesso della richiesta iscrizione all’Albo nazionale dei gestori ambientali anche se il bando di gara prevedeva la possibilità di avvalersi dell’iscrizione a tale albo da parte di altre società a ciò titolate.
Il Tar, a seguito del ricorso, già lo scorso aprile aveva sospeso gli atti di gara. Nell’esame di merito della causa, i giudici amministrativi hanno ritenuto dover accogliere le doglianze della ricorrente proprio in merito ai due punto sopra evidenziati poiché lo stesso bando di gara escludeva la possibilità di ricorrere al sub appalto e, pertanto, la ditta sprovvista dei requisiti per gestire il servizio non poteva far valere quelli di un terzo soggetto. Valutazione simile per la mancata iscrizione all’Albo, poiché la normativa in materia esclude espressamente che tale requisito possa essere suscettibile di avvalimento (ovvero la possibilità di avvalersi dei requisiti posseduti da un altro soggetto) e, di più, la stessa norma del bando di gara che prevedeva la possibilità di ricorrere ad altre società relativamente alla iscrizione al l’Ambo dei gestori ambientali deve ritenersi contraria alla norma di legge.
Per tali motivi il Tar ha annullato l’aggiudicazione provvisoria alla Berg spa e l’eventuale contratto (se già sottoscritto) e disposto l’assegnazione dell’appalto alla società ricorrente (se in possesso dei requisiti di legge). Ha condannato la Saf al pagamento, unitamente alla resistente Berg, delle spese di giudizio ognuna per euro 2.500 e quindi per complessivi euro 5.000.

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