Da <i>La Provincia Quotidiano</i> dell’1° febbraio 2010
Tempo di elezioni, tempo di comizi, di incontri con gli elettori di promesse e di richieste. Le elezioni regionali si avvicinano sempre di più e già sono tanti, forse anche troppi, i pretendenti ad una comoda poltrona nell’Aula della Pisana. Quanto guadagna un consigliere regionale del Lazio? La domanda è legittima, visto che a far fronte alla spesa sono le tasse di tutti noi cittadini, ma è anche di difficile risposta. Noi ci abbiamo provato e non è quasi bastata una pagina di giornale. Difficile rispondere, perché il mensile di ogni onorevole regionale varia secondo gli incarichi che riveste, le giornate di presenza in regione e secondo i rimborsi chilometrici a cui ha diritto. La legge regionale che regolamenta la materia è la numero 19 del 1995, aggiornata ed emendata più volte negli anni successivi ed anche di recente. Ad ogni modo, la norma dice che il consigliere regionale ha diritto a quattro tipi di indennità: a) di carica e di funzione; b) di diaria e di rimborso spese; c) di missione; d) di fine mandato ed assegno vitalizio. Vediamo un po’: l’indennità mensile di carica – quella che nel linguaggio comune è definita “stipendio” – è corrisposta in ugual misura a tutti i consiglieri regionali, compresi gli eventuali assessori esterni ed è calcolata in rapporto percentuale sulla analoga indennità corrisposta a Deputati e ai Senatori (indennità parlamentare). La legge regionale stabilisce il rapporto del 65% tra indennità del consigliere e quella dei parlamentari, ma subito dopo dice che può essere aumentata fino all’80% su decisione dell’ufficio di presidenza. Il sito internet delle regione Lazio dice che tale indennità è pari a 4.252,35 euro calcolati al netto dalle quote contributive per il futuro assegno vitalizio (1.594,63 euro), per l’indennità di fine mandato (59,06 euro) e della ritenuta fiscale (3.456,87 euro). A questa bella sommetta, va aggiunta l’altra dovuta per l’indennità di funzione che eventualmente il consigliere svolge. Tali indennità sono previste per tutte le figure politiche regionali (dal presidente della regione ad un vicepresidente di commissione) e bene o male ogni consigliere regionale, alla fine, ha a suo attivo un incarico. Queste l’indennità accessorie fornite dalla sito della Regione: per chi è anche presidenti del Consiglio regionale o presidente della Giunta regionale ai 4.252,35 euro detti ne vanno aggiunti altri 2.311,43. Per il vicepresidente della Giunta altri 1.783,08; Per assessori e vicepresidenti del Consiglio 1.485,89; per i presidenti dei Gruppi, presidenti delle commissioni consiliari e consiglieri segretari altri 891,50 ed infine i vicepresidenti di commissione altri 594,00 euro. Queste indennità non sono comulabili e chi riveste due funzioni riceve solo quella più cospicua.
Poi, c’è la DIARIA. Come accade anche per i parlamentari – la materia del resto è quella – il Consigliere regionale ha diritto ad una diaria mensile, a titolo di rimborso forfetario per le giornate di seduta del Consiglio e delle Commissioni consiliari. Tale diaria – spiega il sito della Regione – è pari a 4.003,11 euro. Per ottenerla, però, bisogna accumulare ogni mese almeno 18 presenze mensili a sedute di consiglio o commissione. Altrimenti la diaria detta viene ridotta di 222,39euro per ogni giorno di assenza fatto dalConsigliere regionale.
Poi, ancora, c’è il RIMBORSO CHILOMETRICO. Ne hanno diritto i consiglieri regionali che risiedono a più di 15 km dalla sede del Consiglio regionale. A questi spetta un rimborso pari ad un quinto del prezzo di un litro di benzina, per tutti i chilometri percorsi in andata e ritorno, limitatamente alle per 18 presenze mensili richieste. Non si ha diritto al rimborso – e vedi un po’ – se la regione ha dato al consigliere, in assegnazione, un’autovettura di servizio. Per il conteggio del rimborso chilometrico si considera la percorrenza, e non la distanza, che deve essere dichiarata dal consigliere secondo il percorso più breve dal proprio domicilio sino alla sede consiliare fissata per convenzione a Roma, via della Pisana 1301. Anche in questo caso, come per la diaria, il rimborso è ridotto di un diciottesimo per ogni giorno di assenza del consigliere regionale.
Poi c’è l’INDENNITÀ DI FINE MANDATO. Al consigliere regioanle è chiesto di versare ogni mese, in un apposito capitolo del bilancio regionale, l’1% della propria indennità lorda per ottenere alla fine dell’incarico una cosiddetta “indennità di fine mandato”, una sorta di buonuscita che gli verrà liquidata con il congedo dall’istituzione regionale così come accade per i parlamentari ed anche per i presidenti di provincia ed i sindaci. L’indennità di fine mandato è corrisposta solo ai consiglieri regionali non rieletti nella legislatura immediatamente successiva a quella in cui hanno esercitato la carica. A dirla tutta, tale indennità spetta anche ai consiglieri che abbiano cessato dalla carica nel corso della legislatura o, in caso di decesso durante l’espletamento dei mandati, agli aventi causa e con queste modalità: se sono cessati dalla carica per annullamento della loro elezione, possono accedere all’indennità di fine mandato versando autonomamente la somma complessiva dovuta per il raggiungimento del beneficio. Differentemente, agli stessi è riconosciuta la sola restituzione dei contributi versati senza attribuzione di interessi. Gli assessori esterni, cioè che non sono componenti il Consiglio non hanno diritto all’indennità di fine mandato. E poi, dulcis in fundo, c’è l’assegno vitalizio che spetta fino al trapasso agli ex consiglieri regionali, ma di questo complesso meccanismo ci occupiamo in un altro articolo in pagina.
<h1>Un assegno vitalizio non si nega a nessuno</h1> Sul conseguimento di un assegno mensile vita natural durante per chi ha fatto parte del consiglio regionale del Lazio, sul sito della regione si trovano scarsissime informazioni. La legge che disciplina la materia (L.R. 2 maggio 1995) è, per forza di cose, più ampia, non proprio più chiara. L’assegno vitalizio mensile spetta ai consiglieri regionali cessati dal mandato che abbiano compiuto i cinquantacinque anni di età e che abbiano corrisposto un contributo pari al 27% della propria indennità lorda per un periodo di almeno cinque anni di mandato svolto nel Consiglio regionale. Questa è la regola generale che, però, è subito seguita da una lunga serie di eccezioni. Prima eccezione: non è proprio necessario aver compiuto 55 anni. Il consigliere, o meglio l’ex consigliere regionale, può richiedere il vitalizio anche da 50 anni in poi, pena una decurtazione dell’importo pari al 5% per ogni anno che lo separano dal 55esimo. Ma come si contano gli anni? La legge spiega: la frazione di anno si considera come anno intero purché sia di durata non inferiore a sei mesi ed un giorno. Seconda eccezione: ha diritto all’assegno vitalizio anche il consigliere regionale che abbia versato il contributo detto per meno di 5 anni, ma per almeno 30 mesi (due anni e mezzo) a patto che continui a versare per il tempo mancante al raggiungimento del quinquennio i versamenti previsti dalla legge. Però, in questo caso, il vitalizio non potrà essere erogato prima dei 60 anni. Eccezione all’eccezione: l’assegno vitalizio è concesso anche al consigliere regionale subentrato o comunque cessato dal mandato, che abbia versato il contributo per un periodo inferiore a 30 mesi, a patto che continui i versamenti necessari a completare la legislatura stessa. In questo caso, però, deve essere autorizzato dal presidente del Consiglio regionale. Può pagare in un’unica rata entro centoventi giorni dall’accoglimento della domanda, ovvero in rate bimestrali, per il periodo che si intende completare, pari a quanto versato dai consiglieri regionali in carica. Se però il consigliere regionale è stato dichiarato ineleggibile, non c’è nulla da fare e l’assegno deve scordarselo. Il consigliere che per avendone diritto non intende proseguire nel versamento dei contributi obbligatori, necessari per il completamento dell’intera legislatura, ha diritto alla restituzione dei contributi stessi nella misura del 100% attribuzione di interessi. Analogo diritto compete agli aventi causa del consigliere nel caso di decesso dello stesso. Insomma, tutto sta a mettere un piede dentro l’emiciclo della Pisana: non si perde niente e ci si guadagna solo. Se poi, si ha la disgrazia di entrare in carica a seguito di decisione della magistratura amministrativa e quindi non dall’avvio della legislatura, il tempo trascorso non va perso, anzi, senza versare alcun contributo, è riconosciuto utile per la corresponsione dell’indennità di fine mandato e dell’assegno vitalizio medesimo. Ma a quanto ammonta sto assegno vitalizio? Anche qui dipende dagli anni di mandato esercitato: l’ammontare del vitalizio, dice la legge, è determinato in percentuale sull’indennità mensile spettante ai consiglieri regionali al momento in cui si ha diritto di percepirlo e se in futuro l’indennità variasse, varierà anche l’assegno mensile. La misura dell’assegno vitalizio, come detto, varia in relazione al numero di anni di mandato legislativo. Alcuni esempi: dopo 5 anni si ha diritto al 30%; dopo 9 al 50%; dopo 15 anni ed oltre al 65%. Il consigliere regionale ha diritto anche di stabilire a chi, dopo la sua morte, venga versata una quota del 65% del suo assegno vitalizio, che a lui quindi sopravvive. La scelta possibile è tra il coniuge, i figli o il convivente more uxorio cioè come se fosse il coniuge per le modalità di vita avute pur non avendolo mai sposato. A patto, però, che al momento dl decesso avesse già maturato il diritto all’assegno. Il vitalizio post-mortem può essere assegnato anche a più di un soggetto tra quelli detti. Solo nel caso in cui i beneficiari siano i figli, la loro quota cessa di essere versata al compimento del 18° anno o del 26° se studenti universitari.
Ecco quanto guadagna un consigliere regionale nel Lazio
Tempo di elezioni, tempo di comizi, di incontri con gli elettori di promesse e di richieste. Le elezioni regionali si avvicinano sempre di più e già sono tanti, forse anche troppi, i pretendenti ad una comoda poltrona nell’Aula della Pisana. Quanto guadagna un consigliere regionale del Lazio? La domanda è legittima, visto che a far fronte alla spesa sono le tasse di tutti noi cittadini, ma è anche di difficile risposta. Noi ci abbiamo provato e non è quasi bastata una pagina di giornale. Difficile rispondere, perché il mensile di ogni onorevole regionale varia secondo gli incarichi che riveste, le giornate di presenza in regione e secondo i rimborsi chilometrici a cui ha diritto. La legge regionale che regolamenta la materia è la numero 19 del 1995, aggiornata ed emendata più volte negli anni successivi ed anche di recente.
Ad ogni modo, la norma dice che il consigliere regionale ha diritto a quattro tipi di indennità: a) di carica e di funzione; b) di diaria e di rimborso spese; c) di missione; d) di fine mandato ed assegno vitalizio. Vediamo un po’: l’indennità mensile di carica – quella che nel linguaggio comune è definita “stipendio” – è corrisposta in ugual misura a tutti i consiglieri regionali, compresi gli eventuali assessori esterni ed è calcolata in rapporto percentuale sulla analoga indennità corrisposta a Deputati e ai Senatori (indennità parlamentare).
La legge regionale stabilisce il rapporto del 65% tra indennità del consigliere e quella dei parlamentari, ma subito dopo dice che può essere aumentata fino all’80% su decisione dell’ufficio di presidenza. Il sito internet delle regione Lazio dice che tale indennità è pari a 4.252,35 euro calcolati al netto dalle quote contributive per il futuro assegno vitalizio (1.594,63 euro), per l’indennità di fine mandato (59,06 euro) e della ritenuta fiscale (3.456,87 euro). A questa bella sommetta, va aggiunta l’altra dovuta per l’indennità di funzione che eventualmente il consigliere svolge. Tali indennità sono previste per tutte le figure politiche regionali (dal presidente della regione ad un vicepresidente di commissione) e bene o male ogni consigliere regionale, alla fine, ha a suo attivo un incarico. Queste l’indennità accessorie fornite dalla sito della Regione: per chi è anche presidenti del Consiglio regionale o presidente della Giunta regionale ai 4.252,35 euro detti ne vanno aggiunti altri 2.311,43. Per il vicepresidente della Giunta altri 1.783,08; Per assessori e vicepresidenti del Consiglio 1.485,89; per i presidenti dei Gruppi, presidenti delle commissioni consiliari e consiglieri segretari altri 891,50 ed infine i vicepresidenti di commissione altri 594,00 euro. Queste indennità non sono comulabili e chi riveste due funzioni riceve solo quella più cospicua.
Poi, c’è la DIARIA. Come accade anche per i parlamentari – la materia del resto è quella – il Consigliere regionale ha diritto ad una diaria mensile, a titolo di rimborso forfetario per le giornate di seduta del Consiglio e delle Commissioni consiliari. Tale diaria – spiega il sito della Regione – è pari a 4.003,11 euro. Per ottenerla, però, bisogna accumulare ogni mese almeno 18 presenze mensili a sedute di consiglio o commissione. Altrimenti la diaria detta viene ridotta di 222,39euro per ogni giorno di assenza fatto dalConsigliere regionale.
Poi, ancora, c’è il RIMBORSO CHILOMETRICO. Ne hanno diritto i consiglieri regionali che risiedono a più di 15 km dalla sede del Consiglio regionale. A questi spetta un rimborso pari ad un quinto del prezzo di un litro di benzina, per tutti i chilometri percorsi in andata e ritorno, limitatamente alle per 18 presenze mensili richieste. Non si ha diritto al rimborso – e vedi un po’ – se la regione ha dato al consigliere, in assegnazione, un’autovettura di servizio. Per il conteggio del rimborso chilometrico si considera la percorrenza, e non la distanza, che deve essere dichiarata dal consigliere secondo il percorso più breve dal proprio domicilio sino alla sede consiliare fissata per convenzione a Roma, via della Pisana 1301. Anche in questo caso, come per la diaria, il rimborso è ridotto di un diciottesimo per ogni giorno di assenza del consigliere regionale.
Poi c’è l’INDENNITÀ DI FINE MANDATO. Al consigliere regioanle è chiesto di versare ogni mese, in un apposito capitolo del bilancio regionale, l’1% della propria indennità lorda per ottenere alla fine dell’incarico una cosiddetta “indennità di fine mandato”, una sorta di buonuscita che gli verrà liquidata con il congedo dall’istituzione regionale così come accade per i parlamentari ed anche per i presidenti di provincia ed i sindaci. L’indennità di fine mandato è corrisposta solo ai consiglieri regionali non rieletti nella legislatura immediatamente successiva a quella in cui hanno esercitato la carica. A dirla tutta, tale indennità spetta anche ai consiglieri che abbiano cessato dalla carica nel corso della legislatura o, in caso di decesso durante l’espletamento dei mandati, agli aventi causa e con queste modalità: se sono cessati dalla carica per annullamento della loro elezione, possono accedere all’indennità di fine mandato versando autonomamente la somma complessiva dovuta per il raggiungimento del beneficio. Differentemente, ag
li stessi è riconosciuta la sola restituzione dei contributi versati senza attribuzione di interessi. Gli assessori esterni, cioè che non sono componenti il Consiglio non hanno diritto all’indennità di fine mandato. E poi, dulcis in fundo, c’è l’assegno vitalizio che spetta fino al trapasso agli ex consiglieri regionali, ma di questo complesso meccanismo ci occupiamo in un altro articolo in pagina.
Sul conseguimento di un assegno mensile vita natural durante per chi ha fatto parte del consiglio regionale del Lazio, sul sito della regione si trovano scarsissime informazioni. La legge che disciplina la materia (L.R. 2 maggio 1995) è, per forza di cose, più ampia, non proprio più chiara. L’assegno vitalizio mensile spetta ai consiglieri regionali cessati dal mandato che abbiano compiuto i cinquantacinque anni di età e che abbiano corrisposto un contributo pari al 27% della propria indennità lorda per un periodo di almeno cinque anni di mandato svolto nel Consiglio regionale. Questa è la regola generale che, però, è subito seguita da una lunga serie di eccezioni. Prima eccezione: non è proprio necessario aver compiuto 55 anni. Il consigliere, o meglio l’ex consigliere regionale, può richiedere il vitalizio anche da 50 anni in poi, pena una decurtazione dell’importo pari al 5% per ogni anno che lo separano dal 55esimo. Ma come si contano gli anni? La legge spiega: la frazione di anno si considera come anno intero purché sia di durata non inferiore a sei mesi ed un giorno. Seconda eccezione: ha diritto all’assegno vitalizio anche il consigliere regionale che abbia versato il contributo detto per meno di 5 anni, ma per almeno 30 mesi (due anni e mezzo) a patto che continui a versare per il tempo mancante al raggiungimento del quinquennio i versamenti previsti dalla legge. Però, in questo caso, il vitalizio non potrà essere erogato prima dei 60 anni. Eccezione all’eccezione: l’assegno vitalizio è concesso anche al consigliere regionale subentrato o comunque cessato dal mandato, che abbia versato il contributo per un periodo inferiore a 30 mesi, a patto che continui i versamenti necessari a completare la legislatura stessa. In questo caso, però, deve essere autorizzato dal presidente del Consiglio regionale. Può pagare in un’unica rata entro centoventi giorni dall’accoglimento della domanda, ovvero in rate bimestrali, per il periodo che si intende completare, pari a quanto versato dai consiglieri regionali in carica. Se però il consigliere regionale è stato dichiarato ineleggibile, non c’è nulla da fare e l’assegno deve scordarselo. Il consigliere che per avendone diritto non intende proseguire nel versamento dei contributi obbligatori, necessari per il completamento dell’intera legislatura, ha diritto alla restituzione dei contributi stessi nella misura del 100% attribuzione di interessi. Analogo diritto compete agli aventi causa del consigliere nel caso di decesso dello stesso. Insomma, tutto sta a mettere un piede dentro l’emiciclo della Pisana: non si perde niente e ci si guadagna solo. Se poi, si ha la disgrazia di entrare in carica a seguito di decisione della magistratura amministrativa e quindi non dall’avvio della legislatura, il tempo trascorso non va perso, anzi, senza versare alcun contributo, è riconosciuto utile per la corresponsione dell’indennità di fine mandato e dell’assegno vitalizio medesimo. Ma a quanto ammonta sto assegno vitalizio? Anche qui dipende dagli anni di mandato esercitato: l’ammontare del vitalizio, dice la legge, è determinato in percentuale sull’indennità mensile spettante ai consiglieri regionali al momento in cui si ha diritto di percepirlo e se in futuro l’indennità variasse, varierà anche l’assegno mensile. La misura dell’assegno vitalizio, come detto, varia in relazione al numero di anni di mandato legislativo. Alcuni esempi: dopo 5 anni si ha diritto al 30%; dopo 9 al 50%; dopo 15 anni ed oltre al 65%. Il consigliere regionale ha diritto anche di stabilire a chi, dopo la sua morte, venga versata una quota del 65% del suo assegno vitalizio, che a lui quindi sopravvive. La scelta possibile è tra il coniuge, i figli o il convivente more uxorio cioè come se fosse il coniuge per le modalità di vita avute pur non avendolo mai sposato. A patto, però, che al momento dl decesso avesse già maturato il diritto all’assegno. Il vitalizio post-mortem può essere assegnato anche a più di un soggetto tra quelli detti. Solo nel caso in cui i beneficiari siano i figli, la loro quota cessa di essere versata al compimento del 18° anno o del 26° se studenti universitari.