Ecco quanto guadagna un consigliere regionale nel Lazio


Da La Provincia Quotidiano dell’1° febbraio 2010
Tempo di elezioni, tempo di comizi, di incontri con gli  elettori di promesse e di richieste. Le elezioni regionali si avvicinano  sempre di più e già sono tanti, forse anche troppi, i pretendenti ad una  comoda poltrona nell’Aula della Pisana. Quanto guadagna un consigliere  regionale del Lazio? La domanda è legittima, visto che a far fronte alla  spesa sono le tasse di tutti noi cittadini, ma è anche di difficile risposta.  Noi ci abbiamo provato e non è quasi bastata una pagina di giornale.  Difficile  rispondere, perché il mensile di ogni onorevole regionale varia secondo  gli incarichi che riveste, le giornate di presenza in regione e secondo  i rimborsi chilometrici a cui ha diritto. La legge regionale che regolamenta  la materia è la numero 19 del 1995, aggiornata ed emendata più volte negli  anni successivi ed anche di recente.
Ad ogni modo, la norma dice che il  consigliere regionale ha diritto a quattro tipi di indennità:  a) di carica  e di funzione;  b) di diaria e di rimborso spese; c) di missione; d) di  fine mandato ed assegno vitalizio. Vediamo un po’: l’indennità mensile  di carica – quella che nel linguaggio comune è definita “stipendio” – è  corrisposta in ugual misura a tutti i consiglieri regionali, compresi gli  eventuali assessori esterni ed è calcolata in rapporto percentuale sulla  analoga indennità corrisposta a Deputati e ai Senatori (indennità parlamentare).
La legge regionale stabilisce il rapporto del 65% tra indennità del consigliere  e quella dei parlamentari, ma subito dopo dice che può essere aumentata  fino all’80% su decisione dell’ufficio di presidenza. Il sito internet  delle regione Lazio dice che tale indennità è pari a 4.252,35 euro calcolati  al netto dalle quote contributive per il futuro assegno vitalizio (1.594,63  euro), per l’indennità di fine mandato (59,06 euro) e della ritenuta fiscale  (3.456,87 euro). A questa bella sommetta, va aggiunta l’altra dovuta per  l’indennità di funzione che eventualmente il consigliere svolge. Tali indennità  sono previste per tutte le figure politiche regionali (dal presidente della  regione ad un vicepresidente di commissione) e bene o male ogni consigliere  regionale, alla fine, ha a suo attivo un incarico. Queste l’indennità accessorie  fornite dalla sito della Regione: per chi è anche presidenti del Consiglio  regionale o presidente della Giunta regionale ai 4.252,35 euro detti ne  vanno aggiunti altri 2.311,43. Per il vicepresidente della Giunta altri  1.783,08; Per assessori e vicepresidenti del Consiglio 1.485,89; per i  presidenti dei Gruppi, presidenti delle commissioni consiliari e consiglieri  segretari altri 891,50 ed infine i vicepresidenti di commissione altri 594,00 euro. Queste indennità non sono comulabili e chi riveste due funzioni  riceve solo quella più cospicua.
Poi, c’è la DIARIA. Come accade anche  per i parlamentari – la materia del resto è quella – il Consigliere regionale  ha diritto ad una diaria mensile, a titolo di rimborso forfetario per le  giornate di seduta del Consiglio e delle Commissioni consiliari. Tale diaria  – spiega il sito della Regione – è pari a 4.003,11 euro. Per ottenerla,  però, bisogna accumulare ogni mese almeno 18 presenze mensili a sedute  di consiglio o commissione. Altrimenti la diaria detta viene ridotta di  222,39euro per ogni giorno di assenza fatto dalConsigliere regionale.
Poi,  ancora, c’è il RIMBORSO CHILOMETRICO. Ne hanno diritto i consiglieri regionali  che risiedono a più di 15 km dalla sede del Consiglio regionale. A questi  spetta un rimborso pari ad un quinto del prezzo di un litro di benzina,  per tutti i chilometri percorsi in andata e ritorno, limitatamente alle  per 18 presenze mensili richieste. Non si ha diritto al rimborso – e vedi  un po’ – se la regione ha dato al consigliere, in assegnazione, un’autovettura  di servizio. Per il conteggio del rimborso chilometrico si considera la  percorrenza, e non la distanza, che deve essere dichiarata dal consigliere  secondo il percorso più breve dal proprio domicilio sino alla sede consiliare  fissata per convenzione a Roma, via della Pisana 1301. Anche in questo  caso, come per la diaria, il rimborso è ridotto di un diciottesimo per  ogni giorno di assenza del consigliere regionale.
Poi c’è l’INDENNITÀ  DI FINE MANDATO.  Al consigliere regioanle è chiesto di versare ogni mese,  in un apposito capitolo del bilancio regionale, l’1% della propria indennità  lorda per ottenere alla fine dell’incarico una cosiddetta “indennità di  fine mandato”, una sorta di buonuscita che gli verrà liquidata con il congedo  dall’istituzione regionale così come accade per i parlamentari ed anche  per i presidenti di provincia ed i sindaci. L’indennità di fine mandato  è corrisposta solo ai consiglieri regionali non rieletti nella legislatura  immediatamente successiva a quella in cui hanno esercitato la carica. A  dirla tutta, tale indennità spetta anche ai  consiglieri che abbiano cessato  dalla carica nel corso della legislatura o, in caso di decesso durante  l’espletamento dei mandati, agli aventi causa e con queste modalità: se  sono cessati dalla carica per annullamento della loro elezione, possono  accedere all’indennità di fine mandato versando autonomamente la somma  complessiva dovuta per il raggiungimento del beneficio. Differentemente,  ag
li stessi è riconosciuta la sola restituzione dei contributi versati  senza attribuzione di interessi. Gli assessori esterni, cioè che non sono  componenti il Consiglio non hanno diritto all’indennità di fine mandato. E  poi, dulcis in fundo, c’è l’assegno vitalizio che spetta fino al trapasso  agli ex consiglieri regionali, ma di questo complesso meccanismo ci occupiamo  in un altro articolo in pagina.

Sul conseguimento di un assegno  mensile vita natural durante per chi ha fatto parte del consiglio regionale  del Lazio, sul sito della regione si trovano scarsissime informazioni.  La legge che disciplina la materia (L.R. 2 maggio 1995) è, per forza di  cose, più ampia, non proprio più chiara. L’assegno vitalizio mensile spetta  ai consiglieri regionali cessati dal mandato che abbiano compiuto i cinquantacinque  anni di età e che abbiano corrisposto un contributo pari al 27% della propria  indennità lorda per un periodo di almeno cinque anni di mandato svolto  nel Consiglio regionale. Questa è la regola generale che, però, è subito  seguita da una lunga serie di eccezioni. Prima eccezione: non è proprio  necessario aver compiuto 55 anni. Il consigliere, o meglio l’ex consigliere  regionale, può richiedere il vitalizio anche da 50 anni in poi, pena una  decurtazione dell’importo pari al 5% per ogni anno che lo separano dal  55esimo. Ma come si contano gli anni? La legge spiega: la frazione di anno  si considera come anno intero purché sia di durata non inferiore a sei  mesi ed un giorno.  Seconda eccezione: ha diritto all’assegno vitalizio  anche il consigliere regionale che abbia versato il contributo detto per  meno di 5 anni, ma per almeno 30 mesi (due anni e mezzo) a patto che continui  a versare per il tempo mancante al raggiungimento del quinquennio i versamenti  previsti dalla legge. Però, in questo caso, il vitalizio non potrà essere  erogato prima dei 60 anni. Eccezione all’eccezione: l’assegno vitalizio  è concesso anche al consigliere regionale subentrato o comunque cessato  dal mandato, che abbia versato il contributo per un periodo inferiore a  30 mesi, a patto che continui i versamenti necessari a completare la legislatura  stessa. In questo caso, però, deve essere autorizzato dal presidente del  Consiglio regionale. Può pagare in un’unica rata entro centoventi giorni  dall’accoglimento della domanda, ovvero in rate bimestrali, per il periodo  che si intende completare, pari a quanto versato dai consiglieri regionali  in carica. Se però il consigliere regionale è stato dichiarato ineleggibile,  non c’è nulla da fare e l’assegno deve scordarselo.  Il consigliere che  per avendone diritto non intende proseguire nel versamento dei contributi  obbligatori, necessari per il completamento dell’intera legislatura, ha  diritto alla restituzione dei contributi stessi nella misura del 100% attribuzione  di interessi. Analogo diritto compete agli aventi causa del consigliere  nel caso di decesso dello stesso. Insomma, tutto sta a mettere un piede  dentro l’emiciclo della Pisana: non si perde niente e ci si guadagna solo. Se  poi, si ha la disgrazia di entrare in carica a seguito di decisione della  magistratura amministrativa e quindi non dall’avvio della legislatura,  il tempo trascorso non va perso, anzi, senza versare alcun contributo,  è riconosciuto utile per la corresponsione dell’indennità di fine mandato  e dell’assegno vitalizio medesimo.  Ma a quanto ammonta sto assegno vitalizio?  Anche qui dipende dagli anni di mandato esercitato: l’ammontare del vitalizio,  dice la legge, è determinato in percentuale sull’indennità mensile spettante  ai consiglieri regionali al momento in cui si ha diritto di percepirlo  e se in futuro l’indennità variasse, varierà anche l’assegno mensile.  La  misura dell’assegno vitalizio, come detto, varia in relazione al numero  di anni di mandato legislativo. Alcuni esempi: dopo 5 anni si ha diritto  al 30%; dopo 9 al 50%; dopo 15 anni ed oltre al 65%. Il consigliere regionale  ha diritto anche di stabilire a chi, dopo la sua morte, venga versata una  quota del 65% del suo assegno vitalizio, che a lui quindi sopravvive. La  scelta possibile è tra il coniuge, i figli o il convivente more uxorio  cioè come se fosse il coniuge per le modalità di vita avute pur non avendolo  mai sposato. A patto, però, che al momento dl decesso avesse già maturato  il diritto all’assegno. Il vitalizio post-mortem può essere assegnato anche  a più di un soggetto tra quelli detti. Solo nel caso in cui i beneficiari  siano i figli, la loro quota cessa di essere versata al compimento del  18° anno o del 26° se studenti universitari.

Da <i>La Provincia Quotidiano</i> dell’1° febbraio 2010
Tempo di elezioni, tempo di comizi, di incontri con gli  elettori di promesse e di richieste. Le elezioni regionali si avvicinano  sempre di più e già sono tanti, forse anche troppi, i pretendenti ad una  comoda poltrona nell’Aula della Pisana. Quanto guadagna un consigliere  regionale del Lazio? La domanda è legittima, visto che a far fronte alla  spesa sono le tasse di tutti noi cittadini, ma è anche di difficile risposta.  Noi ci abbiamo provato e non è quasi bastata una pagina di giornale.  Difficile  rispondere, perché il mensile di ogni onorevole regionale varia secondo  gli incarichi che riveste, le giornate di presenza in regione e secondo  i rimborsi chilometrici a cui ha diritto. La legge regionale che regolamenta  la materia è la numero 19 del 1995, aggiornata ed emendata più volte negli  anni successivi ed anche di recente. Ad ogni modo, la norma dice che il  consigliere regionale ha diritto a quattro tipi di indennità:  a) di carica  e di funzione;  b) di diaria e di rimborso spese; c) di missione; d) di  fine mandato ed assegno vitalizio. Vediamo un po’: l’indennità mensile  di carica – quella che nel linguaggio comune è definita “stipendio” – è  corrisposta in ugual misura a tutti i consiglieri regionali, compresi gli  eventuali assessori esterni ed è calcolata in rapporto percentuale sulla  analoga indennità corrisposta a Deputati e ai Senatori (indennità parlamentare). La legge regionale stabilisce il rapporto del 65% tra indennità del consigliere  e quella dei parlamentari, ma subito dopo dice che può essere aumentata  fino all’80% su decisione dell’ufficio di presidenza. Il sito internet  delle regione Lazio dice che tale indennità è pari a 4.252,35 euro calcolati  al netto dalle quote contributive per il futuro assegno vitalizio (1.594,63  euro), per l’indennità di fine mandato (59,06 euro) e della ritenuta fiscale  (3.456,87 euro). A questa bella sommetta, va aggiunta l’altra dovuta per  l’indennità di funzione che eventualmente il consigliere svolge. Tali indennità  sono previste per tutte le figure politiche regionali (dal presidente della  regione ad un vicepresidente di commissione) e bene o male ogni consigliere  regionale, alla fine, ha a suo attivo un incarico. Queste l’indennità accessorie  fornite dalla sito della Regione: per chi è anche presidenti del Consiglio  regionale o presidente della Giunta regionale ai 4.252,35 euro detti ne  vanno aggiunti altri 2.311,43. Per il vicepresidente della Giunta altri  1.783,08; Per assessori e vicepresidenti del Consiglio 1.485,89; per i  presidenti dei Gruppi, presidenti delle commissioni consiliari e consiglieri  segretari altri 891,50 ed infine i vicepresidenti di commissione altri 594,00 euro. Queste indennità non sono comulabili e chi riveste due funzioni  riceve solo quella più cospicua.
Poi, c’è la DIARIA. Come accade anche  per i parlamentari – la materia del resto è quella – il Consigliere regionale  ha diritto ad una diaria mensile, a titolo di rimborso forfetario per le  giornate di seduta del Consiglio e delle Commissioni consiliari. Tale diaria  – spiega il sito della Regione – è pari a 4.003,11 euro. Per ottenerla,  però, bisogna accumulare ogni mese almeno 18 presenze mensili a sedute  di consiglio o commissione. Altrimenti la diaria detta viene ridotta di  222,39euro per ogni giorno di assenza fatto dalConsigliere regionale.
Poi,  ancora, c’è il RIMBORSO CHILOMETRICO. Ne hanno diritto i consiglieri regionali  che risiedono a più di 15 km dalla sede del Consiglio regionale. A questi  spetta un rimborso pari ad un quinto del prezzo di un litro di benzina,  per tutti i chilometri percorsi in andata e ritorno, limitatamente alle  per 18 presenze mensili richieste. Non si ha diritto al rimborso – e vedi  un po’ – se la regione ha dato al consigliere, in assegnazione, un’autovettura  di servizio. Per il conteggio del rimborso chilometrico si considera la  percorrenza, e non la distanza, che deve essere dichiarata dal consigliere  secondo il percorso più breve dal proprio domicilio sino alla sede consiliare  fissata per convenzione a Roma, via della Pisana 1301. Anche in questo  caso, come per la diaria, il rimborso è ridotto di un diciottesimo per  ogni giorno di assenza del consigliere regionale.
Poi c’è l’INDENNITÀ  DI FINE MANDATO.  Al consigliere regioanle è chiesto di versare ogni mese,  in un apposito capitolo del bilancio regionale, l’1% della propria indennità  lorda per ottenere alla fine dell’incarico una cosiddetta “indennità di  fine mandato”, una sorta di buonuscita che gli verrà liquidata con il congedo  dall’istituzione regionale così come accade per i parlamentari ed anche  per i presidenti di provincia ed i sindaci. L’indennità di fine mandato  è corrisposta solo ai consiglieri regionali non rieletti nella legislatura  immediatamente successiva a quella in cui hanno esercitato la carica. A  dirla tutta, tale indennità spetta anche ai  consiglieri che abbiano cessato  dalla carica nel corso della legislatura o, in caso di decesso durante  l’espletamento dei mandati, agli aventi causa e con queste modalità: se  sono cessati dalla carica per annullamento della loro elezione, possono  accedere all’indennità di fine mandato versando autonomamente la somma  complessiva dovuta per il raggiungimento del beneficio. Differentemente,  agli stessi è riconosciuta la sola restituzione dei contributi versati  senza attribuzione di interessi. Gli assessori esterni, cioè che non sono  componenti il Consiglio non hanno diritto all’indennità di fine mandato. E  poi, dulcis in fundo, c’è l’assegno vitalizio che spetta fino al trapasso  agli ex consiglieri regionali, ma di questo complesso meccanismo ci occupiamo  in un altro articolo in pagina.
<h1>Un assegno vitalizio non si nega a nessuno</h1> Sul conseguimento di un assegno  mensile vita natural durante per chi ha fatto parte del consiglio regionale  del Lazio, sul sito della regione si trovano scarsissime informazioni.  La legge che disciplina la materia (L.R. 2 maggio 1995) è, per forza di  cose, più ampia, non proprio più chiara. L’assegno vitalizio mensile spetta  ai consiglieri regionali cessati dal mandato che abbiano compiuto i cinquantacinque  anni di età e che abbiano corrisposto un contributo pari al 27% della propria  indennità lorda per un periodo di almeno cinque anni di mandato svolto  nel Consiglio regionale. Questa è la regola generale che, però, è subito  seguita da una lunga serie di eccezioni. Prima eccezione: non è proprio  necessario aver compiuto 55 anni. Il consigliere, o meglio l’ex consigliere  regionale, può richiedere il vitalizio anche da 50 anni in poi, pena una  decurtazione dell’importo pari al 5% per ogni anno che lo separano dal  55esimo. Ma come si contano gli anni? La legge spiega: la frazione di anno  si considera come anno intero purché sia di durata non inferiore a sei  mesi ed un giorno.  Seconda eccezione: ha diritto all’assegno vitalizio  anche il consigliere regionale che abbia versato il contributo detto per  meno di 5 anni, ma per almeno 30 mesi (due anni e mezzo) a patto che continui  a versare per il tempo mancante al raggiungimento del quinquennio i versamenti  previsti dalla legge. Però, in questo caso, il vitalizio non potrà essere  erogato prima dei 60 anni. Eccezione all’eccezione: l’assegno vitalizio  è concesso anche al consigliere regionale subentrato o comunque cessato  dal mandato, che abbia versato il contributo per un periodo inferiore a  30 mesi, a patto che continui i versamenti necessari a completare la legislatura  stessa. In questo caso, però, deve essere autorizzato dal presidente del  Consiglio regionale. Può pagare in un’unica rata entro centoventi giorni  dall’accoglimento della domanda, ovvero in rate bimestrali, per il periodo  che si intende completare, pari a quanto versato dai consiglieri regionali  in carica. Se però il consigliere regionale è stato dichiarato ineleggibile,  non c’è nulla da fare e l’assegno deve scordarselo.  Il consigliere che  per avendone diritto non intende proseguire nel versamento dei contributi  obbligatori, necessari per il completamento dell’intera legislatura, ha  diritto alla restituzione dei contributi stessi nella misura del 100% attribuzione  di interessi. Analogo diritto compete agli aventi causa del consigliere  nel caso di decesso dello stesso. Insomma, tutto sta a mettere un piede  dentro l’emiciclo della Pisana: non si perde niente e ci si guadagna solo. Se  poi, si ha la disgrazia di entrare in carica a seguito di decisione della  magistratura amministrativa e quindi non dall’avvio della legislatura,  il tempo trascorso non va perso, anzi, senza versare alcun contributo,  è riconosciuto utile per la corresponsione dell’indennità di fine mandato  e dell’assegno vitalizio medesimo.  Ma a quanto ammonta sto assegno vitalizio?  Anche qui dipende dagli anni di mandato esercitato: l’ammontare del vitalizio,  dice la legge, è determinato in percentuale sull’indennità mensile spettante  ai consiglieri regionali al momento in cui si ha diritto di percepirlo  e se in futuro l’indennità variasse, varierà anche l’assegno mensile.  La  misura dell’assegno vitalizio, come detto, varia in relazione al numero  di anni di mandato legislativo. Alcuni esempi: dopo 5 anni si ha diritto  al 30%; dopo 9 al 50%; dopo 15 anni ed oltre al 65%. Il consigliere regionale  ha diritto anche di stabilire a chi, dopo la sua morte, venga versata una  quota del 65% del suo assegno vitalizio, che a lui quindi sopravvive. La  scelta possibile è tra il coniuge, i figli o il convivente more uxorio  cioè come se fosse il coniuge per le modalità di vita avute pur non avendolo  mai sposato. A patto, però, che al momento dl decesso avesse già maturato  il diritto all’assegno. Il vitalizio post-mortem può essere assegnato anche  a più di un soggetto tra quelli detti. Solo nel caso in cui i beneficiari  siano i figli, la loro quota cessa di essere versata al compimento del  18° anno o del 26° se studenti universitari.

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